Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - Vendite in evasione d'imposta - Ricavi non dichiarati - Valore pari alla differenza tra valore delle rimanenze contabili e valore delle rimanenze effettive - Ripartizione su più anni - Legittimità. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione
In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittima la ripartizione su più anni dei ricavi non dichiarati dal contribuente derivanti dalla vendita in evasione d'imposta di merce pari alla differenza tra il valore delle rimanenze contabili ed il valore, al costo, delle rimanenze effettive, senza che ciò dia luogo alla violazione deii'art. 2217, comma 1, c.c. in materia di redazione dell'inventario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6434 del 09/03/2021 (Rv. 660716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2217