Sanzioni tributarie - Società dotata di personalità giuridica – Cass. n. 5164/2021
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni tributarie - Società dotata di personalità giuridica - Amministratore delegato - Responsabilità - Condizioni - Indagine individualizzante - Necessità.
In tema di sanzioni tributarie, nella vigenza dell'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (nel testo anteriore all'introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell'amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell'atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l'automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l'imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un'indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l'addebitabilità delle violazioni all'amministratore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5164 del 25/02/2021 (Rv. 660478 - 01)