Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile – Cass. n. 4752/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 - Funzione - Termine assegnato all'amministrazione per la determinazione della rendita definitiva - Natura - Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze.
In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 01)