Sentenze e provvedimenti giudiziari – Cass. n. 9344/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento.
In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purchè sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021 (Rv. 660886 - 01)