Accertamento - Raddoppio dei termini – Cass. n. 11156/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni - Reato di dichiarazione infedele - Contenuto - Condotte elusive - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte elusive a fini fiscali (nella specie operazioni riconducibili all'abuso del diritto commesse anteriormente alla depenalizzazione operata dall'art. 10 bis st.contr.), purché riconducibili a quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi quando ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11156 del 28/04/2021 (Rv. 661226 - 01)