Prestazioni per cure mediche e paramediche – Cass. n. 9076/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – esenzioni - Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Necessità dell'esenzione ai sensi della Direttiva CE n. 388 del 1977 - Esclusione.
In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, in virtù dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario. Deve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto con la direttiva CE n. 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell'IVA, e l'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità europea, non impongono di riconoscere l'esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 01)