Prestazione di servizi a carattere continuativo – Cass. n. 9062/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - Prestazione di servizi a carattere continuativo - Momento di insorgenza deii'obbiigo di fatturazione - Differibilità in caso di mancato pagamento alla scadenza - Possibilità - Conseguenze sull'onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Fattispecie.
In tema di IVA, la prestazione di servizi di carattere continuativo, che comporti successivi versamenti di acconti o pagamenti da parte del cliente (nella specie, attività di trasporto e distribuzione del gas ex art. 14, d.lgs. n. 164 del 2000), si considera effettuata all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti, insorgendo l'obbligo di fatturazione con la predetta scadenza periodica, coincidente con l'esigibilità dell'imposta. Pertanto, nel caso in cui non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, è differibile sino all'effettivo pagamento e la contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'omessa fatturazione potrà fondarsi solo sulla deduzione e sulla prova di comportamenti del soggetto obbligato dimostrativi della sua volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 9062 del 01/04/2021 (Rv. 661163 - 01)