Redditi costituiti da proventi da attività illecita – Cass. n. 9077/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - costi di acquisizione - Redditi costituiti da proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto indeducibili i costi sopportati per l'esercizio senza autorizzazione di attività odontoiatrica, in relazione alla quale il contribuente era stato condannato per il reato di cui all'art. 348 c.p.).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021 (Rv. 661165 - 01)