Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - Prestazioni servizi - Obbligo di fatturazione - Insorgenza - Individuazione - Esecuzione della prestazione - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo - Rilevanza - Limiti.
In tema di IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 01)