Fatturazione delle operazioni - in genere iva – Cass. n. 9064/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - in genere iva - Prestazioni annotate in un conto "fatture da emettere" e in altro conto relativo a crediti da riscuotere - Omessa fatturazione - Onere probatorio gravante sull'amministrazione finanziaria - Contenuto.
In materia di IVA, l'amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano all'annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto "fatture da emettere" e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l'omessa fatturazione delle operazioni, ha l'onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, ovvero che il contribuente intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di fatturazione e di assolvimento dell'imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione, attesi l'interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all 'esigibilità dell 'imp osta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697