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Remunerazioni erogate da uno Stato contraente – Cass. n. 18238/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Imposte sui redditi - Convenzione Italia-Emirati arabi - Remunerazioni erogate da uno Stato contraente - Tassabilità nello Stato in cui il reddito è prodotto - Ragioni - Deroga alla regola posta dall'art. 23 della Convenzione.

 

In tema di divieto di doppie imposizioni, le remunerazioni erogate per "servizi resi" in favore degli Emirati Arabi da un soggetto residente in Italia sono tassabili nello Stato in cui il reddito è prodotto ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. a) della Convenzione Italia-Emirati Arabi (ratificata con l. n. 309 del 1997), in forza dello stesso dato testuale della norma pattizia, che implica l'attribuzione esclusiva della potestà impositiva allo Stato in cui il reddito viene prodotto e preclude all'altro Stato contraente la tassazione, e della circostanza che esso costituisce deroga alla regola stabilita dall'art. 23 della stessa Convenzione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18238 del 24/06/2021 (Rv. 661792 - 01)

 

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