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Atti propri soggetti ad imposta di registro – Cass. n. 18107/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Gruppi europei di interesse economico (Geie) - Imposta di registro - Misura fissa - Atti propri - Individuazione - Fattispecie.

 

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della citata Tariffa. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che l’atto di compravendita immobiliare in cui risulti acquirente un Geie deve essere assoggettato all'imposta di registro nella misura ordinaria, e non in misura fissa).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18107 del 24/06/2021 (Rv. 661785 - 01)

 

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