L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità – Cass. n. 17237/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Processo tributario - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Rimessione in termini - Applicabilità - Limiti.
L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17237 del 17/06/2021 (Rv. 661473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_184, Cod_Proc_Civ_art_153