Estensione automatica al venditore con riferimento all'INVIM – Cass. n. 17009/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - imponibile - calcolo Art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - Condono fiscale - Adesione dell'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Estensione automatica al venditore con riferimento all'INVIM - Esclusione - Requisito dell'identità delle parti interessate - Necessità.
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - che individua i criteri di determinazione dell'imponibile assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione" e come valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto” - il condono fiscale al quale abbia aderito l'acquirente di un bene in relazione all'imposta di registro non estende automaticamente i propri effetti al venditore in relazione all'I.N.V.I.M., atteso che, in mancanza di autonoma istanza da parte di quest'ultimo intesa, ove normativamente consentito, ad avvalersi del beneficio, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17009 del 16/06/2021 (Rv. 661607 - 01)