Perdite su crediti dove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali - Cass. n. 15218/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Deducibilità - Criterio di competenza - Applicabilità d.lgs. n. 147 del 2015 - Fondamento.
In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15218 del 01/06/2021 (Rv. 661562 - 01)