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Bene strumentale per natura o per destinazione - Cass. n. 15192/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro  Lastrico solare - Categoria F/5 - Natura fittizia - Bene strumentale per natura o per destinazione - Esclusione - Ragioni - Futura utilizzazione - Irrilevanza.

 

In tema di imposta di registro, il censimento in catasto di un lastrico solare nella categoria F/5, a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria dell'immobile sulla quale insiste, deve considerarsi fittizia atteso che esso non è strumentale per destinazione, in quanto non è utilizzato per attività di impresa, né è strumentale per natura, in quanto per le sue caratteristiche non può ritenersi utilizzabile necessariamente per attività di impresa, senza che al riguardo possa rilevare la sua futura utilizzazione atteso che l’unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale al momento del trasferimento.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15192 del 01/06/2021 (Rv. 661680 - 01)

 

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