Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso – Cass. n. 19015/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - enunciazione di atti non registrati - Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso - Mancata registrazione - Enunciazione in successivo atto - Termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria - Decorrenza - Individuazione.
In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il "caso d'uso” previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021 (Rv. 661807 - 01)