Individuazione dell'esercizio di competenza cui devono essere imputati – Cass. n. 19166/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - criteri di valutazione - Componenti del reddito - Individuazione dell'esercizio di competenza cui devono essere imputati - Condizioni - Certezza e determinabilità - Onere della prova - Ripartizione tra amministrazione finanziaria e contribuente - Debito litigioso - Imputazione all'esito della controversia - Fattispecie.
In tema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo ai componenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. "passività potenziali", il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa. (Principio affermato in fattispecie relativa a debito accertato con accordo transattivo, in cui è stata ritenuta corretta l'imputazione del costo all'anno dell'intervenuta transazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19166 del 06/07/2021 (Rv. 661810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
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