Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera cinematografica – Cass. n. 19165/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - ricavi - Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera cinematografica - Natura - Corrispettivo ricevuto in unica soluzione - Criterio di imputazione frazionato - Legittimità - Fondamento.
Il contratto di cessione dei diritti relativi allo sfruttamento economico di un'opera cinematografica è un contratto atipico ad esecuzione continuata parificabile al contratto di locazione, atteso che l'obbligazione principale del concedente (licenziante) consiste nel consentire il godimento temporaneo dell'opera al licenziatario, con l'ulteriore obbligo di esercitare le azioni necessarie a tenerlo indenne da turbative di terzi, mentre l'esercente ha l'obbligo di utilizzare il "corpus mechanicum" dell'opera in base agli accordi negoziali con la massima diligenza, assumendo la responsabilità del buon padre di famiglia ed essendo tenuto avvertire tempestivamente la controparte delle pretese, molestie ed azioni altrui; pertanto, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i ricavi devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art.109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di "maturazione" dei corrispettivi e vanno distintamente imputati, in modo frazionato nella pluralità di anni, in relazione ai singoli esercizi ai quali si riferiscono, non assumendo rilievo la circostanza che essi siano stati di fatto corrisposti in anticipo in unica soluzione e siano stati quindi percepiti per intero già al momento della stipula del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19165 del 06/07/2021 (Rv. 661809 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2581