Mancato rispetto da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato – Cass. n. 20789/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Ricorso in appello - Notifica a mezzo posta - Formalità relative - Mancato rispetto da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato - Conseguenze - Inesistenza della notifica e nullità del ricorso, del giudizio di secondo grado e della sentenza - Ricorso in cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto; allorché, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20789 del 21/07/2021 (Rv. 661948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382