Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni – Cass. n. 21011/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Cumulabilità dei commi 2 e 3 - Esclusione - Fondamento.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993 non sono cumulabili considerato che si riferiscono ad ipotesi alternative, atteso che il comma 2 concerne superfici del tutto escluse dalla tassazione perché su di esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun tipo in ragione di circostanze indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione dì cui all'art.70 del d.lgs. citato e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3 riguarda, invece, spazi, compresi in superfici soggette a tassazione, che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto (spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021 (Rv. 662045 - 03)