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Liquidazione coatta amministrativa in corso di causa – Cass. n. 21869/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - soggetti obbligati - Imposta di registro su sentenza - Liquidazione coatta amministrativa in corso di causa - Omessa interruzione del giudizio - Concorso della LCA ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, in caso di liquidazione coatta amministrativa intervenuta in corso di causa, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o documentato in giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., va escluso il concorso della LCA nel pagamento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto la sentenza risulta validamente emessa nei confronti della società "in bonis".

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21869 del 30/07/2021 (Rv. 661939 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300

 

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Cassazione

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2021