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Modalità di estinzione del debito tributario mediante cd. "compensazione speciale" – Cass. n. 22128/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi - Compensazione speciale ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 - Somme iscritte a ruolo - Applicabilità - Condizioni - Compensabilità ex art. 31 d.l. n. 70 del 2010 - Limiti - Fattispecie.

 

In tema di IVA, IRPEF e IRAP, la modalità di estinzione del debito tributario mediante cd. "compensazione speciale" ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, applicabile al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi, è consentita dal 1° gennaio 2011 anche rispetto alle somme iscritte a ruolo e, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 31, d.l. n. 78 del 2010 (importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento) solo per tributi erariali - quindi non anche per l'IRAP - e per la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. (Fattispecie relativa a credito IVA iscritto a ruolo per il quale era stata già notificata la cartella di pagamento per l'anno di imposta 2005 al momento in cui era stata effettuata la compensazione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22128 del 03/08/2021 (Rv. 662010 - 01)

 

Corte

Cassazione

22128

2021