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Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione – Cass. n. 22123/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - divisioni - massa comune - Determinazione - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione - Calcolo nella base imponibile - Normativa civilista - Rilevanza - Donazioni soggette a collazione - Sussistenza - Conseguenze.

 

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art. 724 c.c.; pertanto la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli nè tantomeno l'imposizione di alcunché secondo le regole della vendita.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22123 del 03/08/2021 (Rv. 661987 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725

 

Corte

Cassazione

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