Skip to main content

Riscontro delle giacenze previste per distributori di carburante – Cass. n. 22102/2021

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Presunzione di cessione e acquisto ex art. 3 dpr 633 del 1972 - cali naturali e tecnici delle merci - Abbuono dell'imposta - Distributori di carburante e depositi commerciai di gasolio - Modalità di calcolo delle deficienze ammissibili - Art. 50, comma 2, TUA - Contabilità a peso.

 

In tema di presunzione di cessione e acquisto ex art. 1, d.P.R. n. 441 del 1997, nella procedura di riscontro delle giacenze previste per distributori di carburante a fronte di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, in attesa della modifica della contabilità a peso da convertire in contabilità a volume 15° C, per i distributori di carburante e i depositi commerciali di gasolio, il calcolo delle deficienze ammissibili va effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.A., sicché laddove la contabilità sia tenuta a peso, anche il calo va riferito a tale parametro.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22102 del 03/08/2021 (Rv. 662009 - 01)

 

Corte

Cassazione

22102

2021