Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio – Cass. n. 22763/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Art. 71, comma 3 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio - Importo non coperto da garanzia assicurativa - Deducibilità dei crediti svalutati - Limiti.
In tema di determinazione del reddito di impresa, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l'importo non sia integralmente coperto da garanzia assicurativa, come avviene nel caso di garanzia "ex lege" di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 180 del 1950, che limita la garanzia soltanto all'assicurazione sulla vita ed al rischio di perdita dell'impiego, restandone esclusa l'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, come pure quella di perdita o riduzione temporanea dello stipendio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22763 del 12/08/2021 (Rv. 662125 - 01)