Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni iva - Enti di assistenza sociale - Esenzioni - Spettanza - Criteri - Operatività.
In tema di IVA, spetta al legislatore nazionale stabilire i criteri - il cui accertamento può essere rimesso al giudice del caso concreto - utili ad individuare gli enti con finalità di assistenza sociale la cui conseguente attività rientri nell'esclusione d'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27 ter, d.P.R. n. 633 del 1972, senza che a ciò osti, alla luce della giurisprudenza unionale, la natura societaria dell'ente, individuandosi quale unico limite alla discrezionalità degli Stati membri quello di non alterare la parità di trattamento tra società commerciali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22963 del 17/08/2021 (Rv. 662126 - 01)
Corte
Cassazione
22963
2021