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Soggettività passiva di consorzi tra enti locali – Cass. n. 28558/2021

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Consorzi tra enti locali - Soggettività passiva - Sussistenza - Svolgimento di attività commerciale - Necessità - Esclusione.

 

In tema di IRAP, i consorzi tra enti locali sono soggetti passivi dell'imposta senza che rilevi, a tale fine, la verifica dello svolgimento di attività commerciale, atteso che il presupposto impositivo consiste nella produzione di un valore aggiunto mediante l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, assumendo all'uopo rilievo l'inciso "in ogni caso" contenuto nell'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, riferito a qualsiasi attività comunque esercitata da società o enti, compresi gli organi e le amministrazione dello Stato, fra cui i consorzi fra enti locali.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 02)

 

Corte

Cassazione

28558

2021