Accesso presso il domicilio di persona diversa dal contribuente – Cass. n. 28577/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - autorizzazioni - Accesso presso il domicilio di persona diversa dal contribuente - Ipotesi di cui aN'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Gravi indizi - Sindacato del Giudice merito in ordine alla sussistenza e legittimità - Necessità - Fondamento.
In tema di accertamento, l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica, prevista dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice, atteso che tale requisito coinvolge la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva; verifica che deve essere compiuta anche nel caso in cui il contribuente impugni l'autorizzazione relativa a perquisizione compiuta presso il domicilio di un terzo e a seguito della quale sono stati rinvenuti documenti poi utilizzati in sede di contestazione tributaria nei confronti dello stesso contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28577 del 18/10/2021 (Rv. 662595 - 01)