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Fatturazione per operazioni inesistenti – Cass. n. 27637/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - Fatturazione per operazioni inesistenti - Fattura emessa per sconto bancario - Obbligo del versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Limiti - Consegna o spedizione della fattura alla controparte - Necessità - Esclusione.

 

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del comma 7 della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'erario derivanti dall'utilizzazione del documento contabile.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27637 del 12/10/2021 (Rv. 662426 - 01)

 

Corte

Cassazione

27637

2021