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Contenuto di prestazione sanitaria medica o paramedica – Cass. n. 27947/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – esenzioni - Prestazioni di chirurgia estetica - Esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Contenuto di prestazione sanitaria medica o paramedica - Condizioni - Prestazione a contenuto meramente cosmetico - Esclusione - Onere della prova.

 

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27947 del 13/10/2021 (Rv. 662473 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

27947

2021