Tributi erariali diretti - "solve et repete" - valutazione della base imponibile - accertamento - Finanziamento dei soci in denaro contante - Plusvalenza ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
In tema di redditi di impresa, nell'ipotesi in cui la società abbia effettivamente ricevuto finanziamenti dai soci, con il versamento di denaro contante, l'eventuale utilizzo delle somme per finalità estranee all'esercizio dell’impresa non può costituire plusvalenza, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale norma si riferisce solo alle plusvalenze generate dai beni relativi all'impresa, strumentali o meramente patrimoniali, con esclusione dei beni-merce e del denaro, anche per l'impossibilità, in tale ultimo caso, di procedere al calcolo della plusvalenza tassabile, non essendo ipotizzabile alcun ammortamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 27540 del 11/10/2021 (Rv. 662453 - 01)
Corte
Cassazione
27540
2021