Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte – Cass. n. 36577/2021
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - in genere - Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte - Riduzione ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Condizioni - Inosservanza dell'originaria scadenza di pagamento - Ritardato versamento rispetto al momento di accertamento - Esclusione - Beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.
In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 36577 del 25/11/2021 (Rv. 663060 - 01)