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Componenti di cui non siano ancora certi l'esistenza o l'ammontare – Cass. n. 36600/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - criteri di valutazione - Formazione del reddito - Esercizio di competenza - Componenti di cui non siano ancora certi l'esistenza o l'ammontare - Computo - Art. 109 TUIR - Portata - Componenti comunque noti prima della presentazione della dichiarazione - Inclusione.

 

In tema di reddito d'impresa, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, l'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986 - secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo - mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, sicché tale regola va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare dette componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 36600 del 25/11/2021 (Rv. 663197 - 01)

 

Corte

Cassazione

36600

2021