Detrazione iva – Cass. n. 34957/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni iva - Detrazione - Esclusione - Operazioni "afferenti" - Art. 19, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione.
In materia di detrazione IVA, l'art. 19, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato alla luce del precedente comma 2, cui fa espresso richiamo, il quale, nel prevedere la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi quando siano state realizzate operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, utilizzando il termine "afferenti", intende fare riferimento a un necessario rapporto di strumentalità tra un'operazione, a monte, di per sé imponibile, con altra successiva operazione esente o non soggetta a imposta, sicché il regime di detraibilità previsto dal comma 3, avente contenuto derogatorio rispetto alla disciplina di cui al comma 2, non è applicabile ove l'operazione a monte sia qualificata dal legislatore come non imponibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34957 del 17/11/2021 (Rv. 663036 - 01)