Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi - Domanda di rimborso - Fermo amministrativo - Compatibilità con il fallimento - Esclusione - Limiti.
Il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 non è compatibile con il fallimento, atteso che finirebbe col derogare al divieto di frazionamento dei rapporti tra fallito e singoli creditori posto dall'art. 51 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), salvo che non vi sia contestazione alcuna né sul credito dell'amministrazione finanziaria né su quello vantato dalla curatela e maturato ante fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34930 del 17/11/2021 (Rv. 663034 - 01)
Corte
Cassazione
34930
2021