Credito "non spettante" ovvero credito "inesistente" – Cass. n. 34443/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi - Credito d'imposta - Compensazione - Credito "non spettante" ovvero credito "inesistente" - Sanzione del 30% ovvero dal 100% al 200% ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 - Discrimine - Credito "inesistente" - Nozione - Fattispecie.
In tema di compensazione da parte del contribuente di crediti fiscali (nella specie credito IVA), il discrimine ai fini dell'applicazione della sanzione del 30 per cento, ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato, come previste dall'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotti dal d.lgs. n. 158 del 2015, con contestuale abrogazione dell'art. 27, comma 17, d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009 e succ. modif.), va individuato, rispettivamente, nell'utilizzo di un credito "non spettante", ovvero di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso art. 13, comma t, terzo periodo, d.lgs. n. 471 cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34443 del 16/11/2021 (Rv. 663029 - 01)