Svalutazione integrale dei crediti – Cass. n. 34483/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - accantonamenti - rischi su crediti - Svalutazione integrale dei crediti - Presupposti - Conseguenze - Deducibilità - Fattispecie.
In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (nella specie, svalutati al 100 per cento, con loro iscrizione in bilancio con valore pari a zero), a conclusione di un'analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente nè economicamente e sono suscettibili di "ripresa di valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34483 del 16/11/2021 (Rv. 663031 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_2426