Compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente – Cass. n. 34444/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Credito d'imposta - Compensazione - Termine di decadenza ex art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 - Presupposto - Utilizzo di credito inesistente ex art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 - Fattispecie.
In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente (nella specie, credito IVA), l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 1999, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, d.lgs. n. 158 del 2015) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34444 del 16/11/2021 (Rv. 663030 - 01)