Servizio di gestione dei rifiuti all'interno delle aree portuali – Cass. n. 34251/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Servizio di gestione dei rifiuti all'interno delle aree portuali - Competenza dell'Autorità portuale - Conseguenze - Potere impositivo del Comune - Configurabilità - Esclusione - Inclusione dell'area nel "Piano regolatore di sistema portuale" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L’attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, da un lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio (giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che si pretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, sia tuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore di sistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34251 del 15/11/2021 (Rv. 663234 - 01)