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Istanza di sospensione dell'atto impugnato – Cass. n. 32593/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere - Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Trattazione in camera di consiglio - Decisione della causa nel merito - Mancata udienza di trattazione della controversia - Consenso delle parti - Assenza - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio nel giudizio di appello - Rimessione della causa alla commissione provinciale - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di processo tributario, nel caso in cui a seguito della camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, si è in presenza di una nullità processuale che comporta la nullità anche della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa, tuttavia tale vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32593 del 09/11/2021 (Rv. 662800 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354

 

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Cassazione

32593

2021