Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - soggetti passivi - in genere Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza.
In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 32611 del 09/11/2021 (Rv. 662795 - 01)
Corte
Cassazione
32611
2021