Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) ires - Addizionale per il settore energetico - Art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008 - Impresa mista - Applicabilità - Condizioni - Prevalenza dei ricavi dovuti alle attività riconducibili al settore energetico.
L'addizionale IRES per il settore energetico di cui all'art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, è posta a carico delle imprese miste operanti anche in settori diversi che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore ad euro 25 milioni, soglia da riferirsi non già ai soli prodotti petroliferi (cd. ”ricavi Robin”), rispetto ai quali è richiesta soltanto la "prevalenza” rispetto ai ricavi di altra natura (cd. ”non Robin”).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32489 del 08/11/2021 (Rv. 662825 - 02)
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Cassazione
32489
2021