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Redditi da proventi accessori al contratto – Cass. n. 40049/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo - in genere - Redditi d'impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni.

 

In tema di redditi di impresa, in caso di opere, forniture e servizi ultrannuali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986), costituiscono maggiorazioni di prezzo, assoggettabili a tassazione in misura non inferiore al 50 %, già al momento della richiesta, stante la certezza della pretesa, in quanto sorte dalla legge o dal contratto, i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (vendita di materiali non impiegati), i corrispettivi per servizi aggiuntivi e gli aumenti o le diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, ex art. 1664 c.c.; non possono essere, invece, assoggettate a tassazione nell'anno della richiesta, in misura non inferiore al 50 %, non rientrando tra le maggiorazioni di prezzo, in assenza del requisito della certezza, le pretese relative alle "riserve di cantiere", sia quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera, che si sostanziano in mere proposte di modifica del negozio, sia quelle di carattere risarcitorio, che mirano unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 40049 del 14/12/2021 (Rv. 663214 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1664, Cod_Civ_art_2426

 

Corte

Cassazione

40049

2021