Trasferimento delle perdite dalla consolidata al consolidato – Cass. n. 40048/2021
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - Consolidato nazionale - Trasferimento delle perdite dalla consolidata al consolidato - Perdite pregresse - Esclusione - Perdite successive all'esercizio del diritto di opzione - Ammissibilità - Modalità - Emendabilità - Condizioni.
In tema di consolidato nazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perdite pregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato le perdite maturate in capo alla consolidata dopo l'esercizio del diritto di opzione per la tassazione di gruppo; queste ultime rilevano automaticamente per legge nella determinazione del reddito complessivo globale del gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidate di cui all'art. 121, d.P.R. n. 917 del 1986, comunicata alla consolidante, in assenza di manifestazione di volontà, attraverso il meccanismo della somma algebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della consolidante. La rettifica dell’eventuale riporto delle perdite da "consolidato" ex art. 84, d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla "perdita fiscale consolidata", è, invece, nella disponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituisce manifestazione di volontà, per la cui rettifica sono necessari i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 40048 del 14/12/2021 (Rv. 663213 - 01)