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Svalutazione di partecipazioni in società non quotate – Cass. n. 5005/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati - Svalutazione di partecipazioni in società non quotate - Deduzione dalla base imponibile - Procedimento di "omogeneizzazione" ex art. 61 TUIR - Contenuto - Criterio della c.d. "stratificazione" - Rilevanza.

 

In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società non quotate, allorquando è necessario un procedimento di "omogeneizzazione" per confrontare il patrimonio netto iniziale e quello netto finale oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 61, comma 5, ultima parte del d.P.R. n. 917 del 1986, occorre decrementare il patrimonio netto finale di un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite; nel caso in cui la partecipazione del socio sia la risultante di acquisti succedutisi in diversi esercizi, deve tenersi conto anche della "stratificazione" prevista dall'art. 59, comma 3, del citato d.P.R., nel testo "ratione temporis" vigente, secondo cui le partecipazioni in una determinata società devono essere suddivise in "strati" corrispondenti ai periodi di imposta in cui le medesime sono state progressivamente acquistate, onde procedere alla rilevazione della flessione patrimoniale subita dalla partecipata.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5005 del 16/02/2022 (Rv. 663892 - 01)

 

Corte

Cassazione

5005

2022