Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Notifica della cartella di pagamento agli eredi - Tempestività della comunicazione del domicilio fiscale ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Rilevanza della data di iscrizione a ruolo della pretesa - Esclusione - Notifica della cartella di pagamento - Rilevanza - Fondamento.
Ai fini della validità della notifica dell'atto impositivo eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", il momento con riferimento al quale occorre accertare se gli eredi abbiano o meno provveduto alla comunicazione del loro domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 è quello della notifica dell'atto impositivo e non quello dell'iscrizione a ruolo, essendo questo un atto interno all'amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5020 del 16/02/2022 (Rv. 663893 - 01)
Corte
Cassazione
5020
2022