Atti sottoposti a condizione sospensiva – Cass. n. 10023/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti sottoposti a condizione sospensiva - in genere - Disciplina applicabile - Avveramento della condizione - Riconoscimento convenzionale tra le parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'avveramento di una condizione sospensiva, in conseguenza del quale una compravendita produce i suoi effetti, consentendo la riscossione del tributo, non richiede il riconoscimento convenzionale delle parti, e la ricognizione di avveramento, per sua natura estranea alla sequenza predefinita degli eventi dedotti nella clausola condizionale, ha valore meramente dichiarativo; ne consegue che tale avveramento ben può essere accertato con altri mezzi, ad iniziativa sia delle parti, ad esempio mediante il riconoscimento unilaterale del contraente che ha interesse contrario all'avveramento ovvero, in caso di suo rifiuto, mediante un accertamento giudiziale su iniziativa del contraente che vi ha interesse, sia dell'amministrazione finanziaria, ad esempio mediante l'assunzione di informazioni ex artt. 53-bis e 63, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10023 del 29/03/2022 (Rv. 664276 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353
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2022