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Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo – Cass. n. 10023/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Accordo di programma in variante al PRG - Convenzione attuativa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva; deve, pertanto, escludersi in radice che il giudice tributario - in sede di impugnazione di avviso di rettifica di imposta di registro, ipotecarie e catastali - possa disapplicare la convenzione attuativa di un accordo di programma in variante al piano regolatore generale che, in quanto atto di carattere negoziale a valenza pubblicistica, non concorre a regolamentare l'applicazione della disciplina legislativa in materia, né costituisce, di conseguenza, il presupposto della pretesa impositiva.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10023 del 29/03/2022 (Rv. 664276 - 01)

 

Corte

Cassazione

10023

2022