Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo – Cass. n. 10133/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - Consolidato nazionale - Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo - Compensazione delle perdite dalla consolidata al consolidato - Ammissibilità - Condizioni.
In materia di consolidato nazionale (artt. 117 e segg., T.U.I.R., nella formulazione "ratione temporis" vigente), la società consolidante, soggetta al regime delle società di comodo di cui all'art. 30, della l. n. 724 del 1994, che dichiara un reddito maggiore di quello minimo previsto "ex lege", può compensare le perdite della società consolidata in misura pari alla differenza tra reddito dichiarato e minimo dichiarabile. Non è però consentito che le perdite della consolidata elidano, in tutto o in parte, il reddito minimo dichiarato dalla consolidante, quale base reddituale incomprimibile, la cui riduzione al di sotto di quella fissata dalla legge si porrebbe in contrasto con la matrice antielusiva della disciplina delle società di comodo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10133 del 29/03/2022 (Rv. 664277 - 01)